LEGGE REGIONALE CALABRIA 8 maggio 1985,  n. 27 Norme per l’attuazione del diritto allo studio.

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1985,  n. 27 Norme per l’attuazione del diritto allo studio. (BUR n. 42 del 17 maggio 1985)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 25 maggio 1987, n. 17, 20 maggio 1991, n. 8, 8 settembre 1993, n. 9, 2 maggio 2001, n. 7 e 27 dicembre 2012, n. 69)


 

Art. 1

(Obiettivi)

1.Al fine di concorrere all’attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell’art. 56 dello Statuto regionale, in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione disciplina con la presente legge le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e promuove interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, favorendo il raccordo dello sviluppo della ricerca scientifica, culturale e del l’innovazione tecnologica al sistema formativo regionale.

2. I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge perseguono le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale che determinano il condizionamento precoce, limitano la frequenza della scuola materna e lo assolvimento dell’obbligo scolastico, causando abbandoni, ripetenze o fenomeni di disadattamento e di emarginazione;

b) favorire il compimento dell’obbligo da parte degli adulti e l’accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;

c) favorire il proseguimento degli studi da parte degli alunni capaci e meritevoli, ma di disagiate condizioni economiche;

d) assicurare la piena funzionalità educativa delle scuole ubicate nelle aree interne o in zone depresse, predisponendo adeguati servizi collettivi;

e) assicurare ai minori portatori di handicap l’inserimento nelle normali strutture scolastiche garantendo loro l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed ogni possibile facilitazione per la frequenza delle scuole di istruzione secondaria superiore;

f) favorire la qualificazione del sistema scolastico, sostenendo la sperimentazione e l’innovazione educativa e didattica, incentivando un più stretto collegamento tra i vari ordini di scuole e tra la scuola e la realtà sociale;

g) fornire adeguati supporti all’attività di orientamento della scuola e dei distretti scolastici, sia in relazione alle scelte di indirizzo dopo il compimento dell’obbligo scolastico, sia in ordine ai processi di transizione della scuola al lavoro;

h) concorrere all’elevamento del livello culturale medio della popolazione, sostenendo organici progetti di promozione educativa e culturale.

3. La Regione predispone, inoltre interventi:

– per il sostegno di progetti di sperimentazione didattica ed educativi proposti dagli organi scolastici competenti;

– per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati al raccordo tra scuola, F.P. e mondo del lavoro;

– per il sostegno di progetti volti al raccordo tra scuola dell’infanzia e scuola elementare nel quadro del potenziamento degli asili nido.

4. La Regione cura il coordinamento dei servizi per l’attuazione del diritto allo studio con i servizi sociali, sanitari, culturali e sportivi.

5. Per l’attuazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere perseguito il coordinamento e l’integrazione con gli analoghi servizi previsti dalla legge regionale, relativa al diritto allo studio universitario, per realizzare la massima economicità ed efficienza.


Art. 2

(Programmazione)

  1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione indice, con periodicità triennale, la conferenza sulle politiche per l’attuazione del diritto allo studio, ai fini dell’individuazione di priorità e di obiettivi da realizzare con apposito piano triennale.
  2. La conferenza esamina inoltre l’incidenza sociale degli interventi effettuati nel settore e l’attuazione degli interventi in rapporto alla disponibilità delle risorse.
  3. La conferenza, indetta nel mese di settembre, è presieduta dall’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione; ad essa partecipano gli Enti locali, la Sovrintendenza scolastica, l’IRRSAE, i Provveditorati agli Studi, i Consigli scolastici provinciali, i Distretti scolastici, le Università della Calabria e le istituzioni scolastiche. La conferenza avanza proposte sul coordinamento dei servizi previsti dalla presente legge con quelli socio-sanitari e culturali, nel più ampio quadro della programmazione economica regionale.
  4. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione triennale generale e sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale e del parere espresso dalla Consulta di cui al successivo art. 20 e delle proposte presentate dai Comuni e dalle Province, formula entro il mese di dicembre il programma triennale degli interventi di competenza, definendo la politica regionale di sviluppo dei servizi, secondo bacini di utenza e di strutture.
  5. La priorità nella destinazione delle risorse è rivolta al riequilibrio delle aree territoriali.
  6. Per l’espletamento delle funzioni amministrative la Giunta regionale assegna all’Ufficio un organico di 5 dipendenti regionali individuati sulla base di un’apposita graduatoria redatta dalla Giunta regionale, che tenga conto dei requisiti di provata qualificazione professionale.

Art. 3

(Istituzione dell’Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi)

  1. È istituito nell’ambito del dipartimento per i servizi sociali un “Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi”; esso si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari di centri di ricerca regionali e nazionali; stabilisce collegamenti con l’IRRSAE e con gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado.
  2. Sono compiti dell’Ufficio:

1) rilevare le carenze edilizie e strutturali relative ai vari ordini di scuola, definendo gli indicatori necessari per la priorità negli interventi;

2) procedere, di concerto con i competenti organi statali, alla rilevazione dei tassi di evasione presenti nella scuola dell’obbligo;

3) fornire indirizzi e supporti tecnici ai Comuni anche per progetti di attività extrascolastiche e di educazione continua e/o ricorrente;

4) proporre interventi formativi nelle aree urbane e nelle aree interne a più alto indice di degrado sociale;

5) produrre pubblicazioni ed ogni altro materiale utile alle attività didattiche degli operatori scolastici e del sistema formativo nonché sussidi in favore di soggetti portatori di handicap, avvalendosi dell’apporto di enti specializzati nel settore;

6) individuare iniziative in materia di orientamento professionale in collegamento con l’osservatorio regionale sul mercato del lavoro;

7) censire le offerte formative presenti nel territorio regionale e costituire un archivio dei dati raccolti;

8) fornire consulenze agli organi collegiali della scuola per progetti di sperimentazione didattica e di innovazione educativa, di concerto con l’IRRSAE.

 

  1. L’Ufficio si avvale di:

a) tre esperti con provata qualificazione scientifica sui problemi del diritto allo studio e dei processi formativi;

b) un esperto in scienze statistiche;

c) un esperto in informatica;

d) un rappresentante dell’Assessorato ai Lavori Pubblici;

e) un rappresentante dell’Assessorato al Lavoro;

f) un rappresentante dell’Assessorato alla Sanità

g) un rappresentante all’Assessorato ai Servizi Sociali;

h) un rappresentante dell’Assessorato ai Trasporti.

 

  1. Il rapporto della Regione con gli esperti di cui alle lett. a), b), e c) è di consulenza professionale ed è regolato da apposita convenzione che ha durata triennale, salvo riconferma.

Art. 4

(Tipologia degli interventi)

  1. A favore degli alunni delle scuole materne, della scuola elementare e media di I e II grado sono attuati i servizi di mensa e di trasporto.
  2. Per gli alunni della scuola elementare la fornitura dei libri di testo è gratuita ed avviene secondo le procedure indicate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
  3. Agli alunni della scuola media, in condizioni di particolare disagio economico, viene fornita l’intera dotazione di pubblicazioni indicate dagli organi scolastici; l’attribuzione è effettuata dalla biblioteca di classe in uso gratuito a titolo di comodato.
  4. Agli alunni portatori di handicap è fornito in relazione ad esigenze di carattere economico e familiare, ogni servizio e strumentazione tecnica idonea a facilitarne la frequenza e l’apprendimento.
  5. Interventi sono inoltre previsti per favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo attraverso:

a) il sostegno delle esperienze di tempo pieno e prolungato, delle attività integrative, di progetti di sperimentazione programmati dai competenti organi scolastici ai sensi del disposto della legge 4 agosto 1977, n. 517 e del D.P.R 31 maggio 1974, n. 419;

b)il sostegno a progetti di innovazione educativa, anche per attività extra scolastiche, regolarmente deliberati dai competenti organi scolastici e di norma legati a specificità del territorio;

c) il sostegno per la costituzione di laboratori scientifici, di informatica, cineteche, audiovideoteatrali, attività sportive e musicali;

d) la realizzazione di attività di educazione permanente e ricorrente;

e) facilitazioni agli adulti per la frequenza dei corsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico;

f) il sostegno ad ogni altra iniziativa volta al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1.

6.La Regione assicura il reinserimento scolastico sociale e culturale dei figli degli emigrati attraverso interventi educativi ed integrativi della scuola e della società, avvalendosi anche dei finanziamenti previsti dalla CEE nel settore specifico e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 5 del 16-5-1981*.

*La L.R. 16 maggio 1981, n. 5 è stata abrogata e sostituita dalla L.R. 9 aprile 1990, n. 17.


 

Art. 5

(Destinatari degli interventi)

  1. Gli interventi volti a facilitare lo accesso, la frequenza e la qualificazione del sistema scolastico e formativo sono attuati in favore degli alunni del le scuole statali e non statali e dei frequentanti i corsi per adulti comprese le persone in stato di detenzione, nonché i minori ospiti di case di rieducazione ed i minori appartenenti a comunità di nomadi.
  2. Le istituzioni scolastiche non statali, che operano senza fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti dagli interventi di cui ai primi quattro commi del precedente art. 4, da parte dei Comuni.
  3. Tali istituzioni si uniformano agli obiettivi educativi, all’orario e calendario scolastico delle corrispondenti scuole statali, nonché prevedendo la costituzione degli organi collegiali della scuola ai sensi del D.P.R. 616/ 1974.
  4. Le istituzioni scolastiche non statali usufruiscono dei servizi previsti nella lett. c) di cui al precedente articolo sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Enti locali, cui sono tenute a fornire rendicontazioni annuali, secondo la normativa vigente.

 

Art. 6

(Contribuzione dell’utenza)

 

  1. Gli utenti dei servizi di mensa e di trasporto concorrono al costo dei servizi con contributi rapportati alle condizioni economiche familiari sulla base delle fasce di reddito individuate dai Comuni.
  2. Sono esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro che frequentano la scuola materna e dell’obbligo le cui famiglie siano di disagiate condizioni economiche.
  3. Possono inoltre essere esentati dalla contribuzione gli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore ed artistica e dei corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, che versino in condizioni economiche disagiate.
  4. Il piano regionale annuale stabilisce i criteri per l’individuazione delle fasce di reddito e delle fasce di contribuzione.

 


Art. 7

(Interventi per studenti capaci e meritevoli)

 

  1. Gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche all’interno della regione sia dell’obbligo che della scuola media di II grado non presenti nel Comune di residenza e raggiungibili con eccessivo disagio per mancanza di linee di collegamento o per tempi di percorrenza, possono usufruire di posti gratuiti o semigratuiti in convitti o pensionati compresi quelli nazionali o ricevere contributi a totale o parziale rimborso delle spese sostenute per lo alloggio e il vitto fuori della propria residenza.
  2. I benefici di cui al precedente comma sono attribuiti per concorso che viene bandito annualmente dal Comune sede della istituzione scolastica. Il bando di concorso determina la condizioni ed i requisiti di reddito di merito ed i criteri di priorità in base alle distanze della scuola dalla sede di residenza. Il beneficio viene confermato annualmente sulla base dell’esito positivo degli studi fino al compimento del corso legale; Possono essere previste eccezioni in casi di particolare condizione di disagio.
  3. Gli interventi di cui al primo comma sono disposti con priorità in favore degli alunni degli istituti professionali di Stato.
  4. I convitti ed i pensionati annessi agli istituti professionali di Stato possono essere utilizzati nel periodo estivo per soggiorni di vacanze di alunni della scuola dell’obbligo; la Giunta regionale determina le categorie di beneficiari e le modalità di fruizione del beneficio e assicurerà le necessarie intese con le autorità scolastiche competenti.

 

Art. 8

(Assistenza socio-sanitaria)

  1. I servizi di assistenza socio-medicopsichica sono effettuati dalle Unità Sanitarie Locali in base alla vigente normativa statale e regionale.
  2. Tali servizi devono riguardare:

a) la prevenzione primaria e secondaria

b) l’educazione sanitaria, svolta nelle scuole di ogni ordine e grado con riferimento a corsi di aggiornamento per in segnanti, conferenze e seminari per genitori ed alunni;

c) controlli dietetici sulle mense e controlli sanitari al personale delle stesse per gli obblighi di legge.

 

  1. Per facilitare il pieno inserimento degli alunni portatori di handicaps nella comunità scolastica sono attribuiti strumenti specialistici rispondenti a tal fine.

 

Art. 9

(Attività svolte direttamente dalla Regione)

  1. Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni e della popolazione adulta interessata, nonché degli operatori scolastici e culturali, la Regione:

a) cura il collegamento informativo permanente ed il costante scambio di esperienze con i Distretti scolastici gli organi collegiali della scuola; lo IRRSAE e le Università della Regione;

b) promuove ricerche ed indagini atte a conoscere l’effettiva situazione del sistema scolastico e formativo regionale; cura la pubblicazione e la diffusione di esse e delle esperienze didattiche ed educative più significative delle scuole calabresi;

c) promuove convegni, incontri, mostre, manifestazioni sui problemi didattico-formativi e culturali, anche in collaborazione con le altre Regioni e con Enti ed associazioni regionali e nazionali di provata competenza;

d) individua le aree destinatarie di interventi prioritari e realizza un sistema informativo statistico;

e) assegna contributi alle istituzioni scolastiche per favorire la stipula di contratti di assicurazione contro gli infortuni per alunni, docenti e personale non docente della scuola stata e non statale;*

f) promuove l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori del sistema formativo regionale d’intesa con L’IRRSAE e le autorità scolastiche interessate;

g) predispone ed approva i programmi per il diritto allo studio e provvede alla ripartizione dei fondi tra i Comuni per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge;

h) sostiene progetti di sperimentazione e di innovazione didattica,anche con riferimento alle nuove tecnologie educative e all’informatica, nonché a progetti di crescita culturale ed educativa, volti a stimolare la formazione della coscienza civile e democratica con riferimento a temi di rilevanza sociale quali la mafia, la droga, la pace;

i) sostiene iniziative di utilizzo didattico della stampa quotidiana e periodica.

N.B. * Lett. e) così sostituita dall’art. 8 bis, comma 4, della L.R. 2 maggio 2001, n. 7


 

Art. 10

(Compiti delle Province)

  1. la Regione delega alle Province le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi di educazione permanente e ricorrente in particolare per:

a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale;

b) attività educative formative per persone che si trovano all’interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.

2. Le Province, sulla base delle proposte dei Comuni e dei distretti scolastici, formulano un piano annuale tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano regionale per il diritto allo studio e dei relativi finanziamenti dei corsi.

  1. L’attuazione delle attività di cui ai precedenti punti a) e b) è di competenza dei Comuni.

 

Art. 11

(Compiti dei Comuni)

 

  1. Ai Comuni in forma singola o associata compete:

– esercitare le funzioni di cui allo art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

– attuare gli interventi previsti dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 18 della presente legge;

– attribuire gli assegni di studio;

– realizzare e programmare l’utilizzazione da parte delle scuole di strutture extrascolastiche, ricreative, culturali e sportive; degli strumenti della ricerca e della comunicazione culturale di laboratori per la sperimentazione scientifica, per la tecnologia, per le arti visive ed espressione, per la lettura storica e geo-economica del territorio.

  1. I Comuni singoli o associati possono presentare progetti riguardanti l’informazione sessuale, la conoscenza dei beni culturali presenti sul territorio e la sensibilizzazione della popolazione scolastica ai temi della difesa dell’ambiente.

 


Art. 12

(Funzioni dei Consigli Scolastici Distrettuali)

 

  1. I Consigli Scolastici Distrettuali, anche con riferimento alle competenze di cui all’art. 12 del D.P.R. 416/1974, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte di intervento, sulla base delle esigenze del sistema scolastico, che presentano entro il mese di febbraio ai Comuni ricadenti nel proprio territorio, all’Unità Sanitaria Locale e agli altri Enti, per quanto di loro competenza.

 

  1. Concorrono alla programmazione degli interventi per l’orientamento professionale.

 

  1. Inviano annualmente all’Assessorato regionale alla P.I. una relazione dello stato di attuazione del diritto allo studio ed esprimono indicazioni per il miglioramento dei servizi e per il loro coordinamento a livello territoriale.

Art. 13

(Piano annuale comunale)

 

  1. I Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte dei Consigli di Circolo o di Istituto e dei Consigli Scolastici Distrettuali, deliberanno entro il 15 marzo il piano d’interventi nel settore del diritto allo studio relativo all’anno scolastico successivo, tenendo conto delle priorità fissate dal Programma regionale triennale, delle risorse assegnate dalla Regione e di quelle disponibili nei propri bilanci.
  2. Copia della deliberazione esecutiva deve essere inviata alla Regione – Assessorato alla P.I. e alla Cultura – entro il 30 aprile.

Art. 14

(Piano regionale annuale per il diritto allo studio e  per le iniziative di educazione permanente)

 

  1. L’Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura, ricevuti i piani annuali dei Comuni, sentiti i pareri e le proposte della Consulta di cui al successivo art. 20, verificata la rispondenza dei piani e delle proposte alle finalità della presente legge, sottopone all’approvazione della Giunta regionale il Piano regionale annuale per il diritto allo studio e per l’educazione permanente, relativo all’anno scolastico successivo*

  1. La Giunta regionale provvede all’attribuzione ai Comuni dei fondi previsti nel Piano regionale entro il 10 settembre, onde consentire l’attuazione degli interventi, dei progetti e delle proposte in armonia con la programmazione di Circolo e di Istituto.

  1. Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, trasmettono all’Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura una documentata relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti nell’anno scolastico precedente.

NB * L’art. 35, comma 1 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 sopprime le parole«sentito il parere della Commissione del piano.».


Art. 15

(Uso delle strutture)

 

  1. In attuazione dell’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e della legge n. 517 del 4-8-1977, art. 12 per conseguire le finalità di cui alla presente, e per consentire una utilizzazione ottimale delle strutture scolastiche al servizio della comunità interessata possono essere stipulate apposite convenzioni tra gli Enti locali e le autorità scolastiche.

 


Art. 16

(Modalità di attuazione dei servizi di trasporto)

 

  1. Le esigenze relative al trasporto degli studenti vengono verificate in apposita conferenza di servizio indetta per aree territoriali congiuntamente dagli Assessorati regionali all’Istruzione ed ai Trasporti.

  1. Gli interventi regionali si configurano in facilitazioni di viaggio per gli studenti che frequentano istituti scolastici in località diverse da quelle di residenza ed i contributi ai Comuni per l’acquisto di scuolabus.

  1. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche fuori del territorio comunale per attività scolastiche o comunque educative programmate per gli alunni stessi.

 

Art. 17

(Servizi di mensa)

 

  1. I servizi di mensa previsti nella presente legge sono organizzati dai Comuni laddove ha sede la scuola sia in funzione delle esigenze connesse all’attività didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari.

  1. Tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente dalle istituzioni scolastiche provviste di strutture e attrezzature ovvero tramite appalto o convenzione.

 


Art. 18

(Fornitura di libri e di altri sussidi di uso individuale)

 

  1. I Comuni provvedono, direttamente o per il tramite degli organi collegiali della scuola, alla fornitura gratuita o in comodato o semigratuita, superiore, capaci e meritevoli, che si trovino nelle medesime condizioni di disagio economico.
  2. Ai Comuni vengono assegnati fondi per la costituzione di biblioteche di classe.

 


Art. 19

(Assegni di studio)

 

  1. Al fine di favorire il proseguimento degli studi, da parte degli alunni capaci e meritevoli delle scuole secondarie superiori, superando i condizionamenti e gli ostacoli di natura economica e sociale, sono istituiti assegni di studio per contribuire alle spese di viaggio, alloggio e mensa.

  1. Ogni Comune, secondo le direttive emanate dalla Regione e contenute nel piano annuale per l’attuazione del diritto allo studio, bandisce annualmente apposito concorso e stabilisce i requisiti per l’individuazione dei beneficiari.

 


Art. 20

(Consulta regionale per il diritto allo studio e per l’educazione permanente)

 

  1. È costituita, la Consulta regionale per il diritto allo studio e per l’educazione permanente, quale organismo consultivo dell’Amministrazione regionale sulle materie di cui alla presente legge. La Consulta opera presso l’Assessorato regionale alla P.I. ed alla Cultura ed è così composta:

 

1) dall’Assessore regionale alla P.I. e alla Cultura che la presiede;

 

2) dai tre Provveditori agli Studi della regione o da loro delegati;

 

3) da un rappresentante di ciascun Consiglio scolastico provinciale, designato dai medesimi;

 

4) dal Sovrintendente scolastico regionale;

 

5) dagli Assessori alla P.I. delle tre Province calabresi;

 

6) dagli Assessori alla P.I. dei tre Comuni capoluogo della Provincia;

 

7) da tre rappresentanti dei Comuni designati dall’ANCI;

 

8) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative a livello nazionale;

 

9) da tre esperti nelle materie di cui alla presente legge designati dalla Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente;

 

10) da due rappresentanti del Consiglio direttivo dell’IRRSAE;

 

11) da tre rappresentanti dei Consigli scolastici distrettuali designati, uno per ciascuno, dai Provveditori agli studi, nell’ambito delle indicazioni dei Consigli scolastici distrettuali della provincia;

 

12) da due rappresentanti del Dipartimento di Scienze della Educazione della Università della Calabria;

 

13) da un funzionario dell’Assessorato regionale alla P.i. e alla Cultura, con funzioni di Segretario;

 

14) un rappresentante dell’Ufficio di cui al precedente art. 3.

 

  1. Fa altresì parte della Consulta regionale per il diritto allo studio e per l’educazione permanente, quale organo consultivo dell’Amministrazione regionale sulla materia per l’attuazione del diritto allo studio, un rappresentante delle Federazioni delle scuole non statali *.

 

  1. Per la trattazione di problemi specifici, l’Assessore al ramo ha facoltà di integrare la Consulta, di volta in volta, con altri esperti, in numero non superiore a tre.

 

  1. La Consulta si dà un regolamento per il proprio funzionamento e può articolarsi in commissioni di lavoro.

 

  1. Ai membri della Consulta fuori sede è riconosciuto il trattamento di missione, nella misura dovuta al dirigente di settore.

 

  1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

  1. La Consulta si intende regolarmente costituita purché siano stati nominati la metà più uno dei componenti.

 

NB * Comma aggiunto dall’articolo unico della L.R. 25 maggio 1987, n. 17.


Art. 21

(Edilizia scolastica)

 

  1. La Regione, nell’ambito del piano triennale per il diritto allo studio, formula un piano di settore per l’edilizia scolastica.

 

  1. Il piano, definito d’intesa tra gli Assessorati regionali alla P.I. ed ai LL.PP. prevede:

 

– un progetto per il risanamento degli edifici scolastici di proprietà degli Enti locali;

– un progetto finalizzato alla realizzazione di centri scolastici, con l’attribuzione di contributi a copertura della spesa per interessi, sui mutui contratti dai Comuni e dalle Province, per la costruzione di edifici scolastici.


 

Art. 22

(Istituzione dei fondi)

  1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale di interventi per l’attuazione del diritto allo studio unitamente alla legge di bilancio cui fa riferimento.

 

  1. La Giunta regionale determina annualmente entro il 30 giugno i criteri di ripartizione e provvede alla attribuzione dei fondi.*

 

  1. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge per l’attuazione del diritto allo studio sono istituiti:

 

a) il fondo per l’attuazione degli interventi di competenza dei Comuni stessi ai sensi del D.P.R. 24-7-1977, n.616

 

b) il fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico;

 

c) il fondo per la creazione di un sistema formativo integrato.

 

NB *Comma così modificato dall’art. 10 della L.R. 20 maggio 1991, n. 8. Successivamente modificato dall’art. 35, comma 2 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 69 che precedentemente così recitava: «La Giunta regionale determina annualmente entro il mese di giugno, su conforme parere della competente Commissione permanente, i criteri di ripartizione e provvede alla attribuzione dei fon di ai Comuni. Qualora la competente commissione non provveda entro 60 giorni dalla richiesta il parere si intende favorevolmente acquisito.».


 

Art. 23

(Finalizzazione dei fondi regionali)

  1. I fondi accreditati ai Comuni, agli Enti, alle Istituzioni ed Associazioni possono essere utilizzati soltanto per il conseguimento delle finalità della presente legge.

  1. La Regione, a mezzo dell’Assessorato alla P.I. esercita le funzioni di vigilanza e di verifica, al fine di garantire l’aderenza degli interventi effettuati alle finalità della presente legge.

  1. In caso di inadempienza da parte dei Comuni sull’attuazione degli interventi a favore degli alunni delle scuole statali e non statali, la Regione sulla base delle segnalazioni delle scuole interessate, rivolge preciso invito al Comune ad ottemperare ai suoi obblighi nel termine di 60 giorni.

  1. Trascorso infruttuosamente tale termine la Regione si sostituisce al Comune inadempiente ed assegna direttamente al l’organo gestore della scuola interessata mediante il piano annuale regionale, dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’inadempimento il contributo non utilizzato in favore degli alunni, conguagliandoli con quelli dovuti, per lo stesso anno.

  1. La sostituzione della Regione al Comune inadempiente si ripete d’ufficio fino a quando il Comune stesso non si fa carico con atto formale di provvedere a tutti gli interventi spettanti nello esercizio delle funzioni attribuitegli.

 

  1. I fondi destinati ai comuni per gli interventi previsti dall’art. 4, lett. a), b), d)., ed e), possono essere accreditate direttamente alle istituzioni scolastiche beneficiarie, previa formale autorizzazione da parte dei comuni medesimi.*

NB * Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 8 settembre 1993, n. 9.


 

Art. 24

(Disposizione finale)

 

  1. E’ abrogata la legge regionale n. 29 del 3 giugno 1975.

 


Art. 25

(Disposizione finanziaria)

…omissis…

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