Il Comune ha l’obbligo di assegnare un assistente specialistico metodo ABA per l’assistenza dell’alunno con autismo.

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), del 01/08/2019 N. 01452.

NOTA ANGSA RC
(a cura dell’Avv. Leo Stilo)

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), con la sentenza del 01/08/2019 N. 1452 ha chiaramente sancito il principio secondo cui: il Comune ha l’obbligo di assegnare un assistente specialistico metodo ABA per l’assistenza dell’alunno con autismo.

La conclusione del TAR di Salerno trova fondamento nella consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex plurimis sentenza n. 2023 del 2017) e costituzionale (Corte Costituzionale n. 275 del 2016).

Il predetto principio (assegnazione assistente ABA) si colloca, quindi, quale più recente esplicitazione pratica e concreta dei diritti dei diritti riconosciuti al minore diversamente abile ormai cristallizzati dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale che posso essere così sintetizzati:

  1. il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap è un diritto fondamentale, tutelato dagli articoli 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di data 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;
  2. l’ente locale è tenuto ad erogare all’alunno riconosciuto portatore di handicap grave l’assistenza specialistica prevista dall’13 della legge n. 104 del 1992, ritenuta necessaria dal G.L.O.H.;
  3. la posizione di assistente deve essere ricoperta da personale qualificato, perché altrimenti ivi sarebbe un diretto vulnus ai valori costituzionali, ‘poiché le prestazioni da rendere a favore degli alunni disabili sarebbero meramente apparenti (ad es., per un alunno privo dell’udito occorre un assistente che comprenda il linguaggio dei segni, mentre occorrono altre competenze nel caso in cui vi siano altre disabilità)’;
  4. i servizi di trasporto e di assistenza scolastica degli alunni diversamente abili, a carico degli enti locali, non possano essere condizionati neppure da esigenze finanziarie e di bilancio;
  5. la figura dell’assistente (nella prassi denominato anche “comunicatore” o “facilitatore”) va posta a disposizione dell’Istituzione scolastica dagli Enti locali (ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto legislativo n. 616 del 1977, e dell’art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i quali hanno previsto l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali).

TESTO INTEGRALE DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DAL SITO ISTITUZIONALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

www.giustizia-amministrativa.it

Pubblicato il 01/08/2019 N. 01452/2019 REG.PROV.COLL. N. 00333/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2019, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato xxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il XXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’Istruzione in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per l’effetto domiciliato in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
il Comune di -OMISSIS- in persona del Sindaco in carica, non costituto in giudizio;

per l’annullamento

del PEI relativo all’anno scolastico in corso e della verifica PEI intermedia del 18.02.2019- nella parte in cui non sono quantificate le ore di assistenza specialistica – art 13 comma 3 legge 104/92 – con metodo ABA;

– di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche di estremi non conosciuti con i quali è stata negata al minore -OMISSIS-’assistenza specialistica con metodo ABA commisurata ai bisogni reali dell’alunno.

e per l’accertamento

del diritto del minore – riconosciuto portatore di grave handicap ex art. 3 comma 3 legge 104 del 1992 – ad essere integrato nella classe con l’ausilio dell’assistente alla comunicazione di cui all’art. 13, comma 3 della legge n. 104/1992, nella misura e secondo le modalità previste dal PEI .

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpina e del Ministero dell’Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti sono i genitori di un minore con disabilità, che ha frequentato la quinta classe dell’istituto scolastico comprensivo -OMISSIS-di -OMISSIS-

Come risulta dal verbale redatto dall’INPS in data 31 maggio 2012 ed è comunque incontroverso tra le parti, il minore è affetto da una grave forma di autismo, con tutte le problematiche connesse, per ritardo dello sviluppo psicomotorio, iperattività, aggressività e assenza di linguaggio.

I ricorrenti rilevano che:

– il ragazzo è stato sottoposto, da anni, a sei ore di terapia domiciliare ABA, concentrate in due giorni, e parte di quelle ore – sino al 2018 – è servita anche a coordinare l’operato degli insegnati e dei volontari del servizio civile che nel corso del tempo si sono avvicendati;

– anche in considerazione della linea guida n. 21 dell’Istituto Superiore della Sanità, il Dipartimento Clinico di Neuroscienze dell’Età Evolutiva dell’IRCCS Stella Maris di Pisa, in occasione del controllo effettuato in data 13 febbraio 2019, ha rilevato che egli ha bisogno di un trattamento intensivo ABA (applied behaviour analysis) con personale specializzato dalle 25 alle 40 ore settimanali, anche nel corso degli orari scolastici;

– nella ‘diagnosi funzionale’ si legge che “la produzione verbale è limitata a semplici suoni e il linguaggio gestuale è finalizzato alla comunicazione dei bisogni primari. Oltre all’insegnante di sostegno finalizzato alla piena integrazione nel gruppo classe, è richiesta l’assistenza specializzata art. 13 legge 104/92 e l’assistenza di aiuto personale art.9 legge 104/92”;

– anche nel ‘profilo dinamico funzionale’ è stata evidenziata l’importanza del metodo ABA e nella relazione finale così è scritto: “l’alunno presenta un quadro clinico caratterizzato da disturbo dello spettro autistico, assenza di linguaggio associato ad agitazione psicomotoria con stato disforico- eccitato, condotte oppositive- provocatorie e discontrollo aggressivo…la comunicazione verbale è completamente assente e si avvia a una comunicazione mimico gestuale…necessita di guida costante, di sollecitazioni verbali e a volte anche di aiuto fisico per portare a termine un compito”;

– nel ‘piano educativo individualizzato’ 2018-19, elaborato per la verifica intermedia – il «Gruppo di lavoro operativo handicap – G.L.O.H.» (composto dal dirigente scolastico, dagli insegnanti, dal rappresentante del servizio sanitario, da un rappresentante del Consorzio dei servizi sociali “Alta Irpinia” e dai genitori) ha rilevato i bisogni del minore, constatando come risulti ‘di fondamentale importanza l’affiancamento di figure professionali specializzate e la prosecuzione del trattamento cognitivo comportamentale con metodo ABA, oltre al percorso di comunicazione alternativa aumentativa con PECS con intervento domiciliare e scolastico’.

2. Col ricorso indicato in epigrafe (notificato all’Istituto scolastico statale, nonché al Comune di -OMISSIS- e al xxxx dei servizi sociali ‘xxxxx’), i ricorrenti lamentano che:

– dopo che il G.L.O.H abbia quantificato il numero di ore da destinare a tale assistenza, il dirigente scolastico in data 7 dicembre 2018 e 9 gennaio 2019 ha chiesto l’assistenza specialistica dapprima al xxxxxxxxx, comunicando il numero degli alunni aventi diritto e indicando anche il nominativo del figlio dei ricorrenti, e poi in data 23 gennaio 2019 all’Associazione xxxxx di xxxxx di -OMISSIS- (ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge n. 104 del 1992), la quale ha messo a disposizione della scuola alcuni ragazzi del servizio civile che però non hanno alcuna specializzazione, né cognizione del metodo ABA;

– in data 18 gennaio 2019, essi hanno chiesto al Comune di -OMISSIS- che sia designato l’assistente specializzato, senza ricevere risposta.;

– il ragazzo è privo dell’assistenza specializzata, malgrado il GLOH ne abbia evidenziato nel PEI l’assoluta necessità.

3. Di conseguenza, essi hanno chiesto che questo Tribunale emani le misure volte a dare la dovuta assistenza al figlio minore, nel rispetto degli articoli 34 e 38 della Costituzione e delle ‘sentenza pilota’ del Consiglio di Stato n. 2023 del 2017.

4. L’Istituto comprensivo statale intimato, frequentato dal minore, si è costituito in giudizio e, con memoria depositata in data 4 giugno 2019, ha preso atto della situazione e della documentazione depositata, deducendo che le pretese dei ricorrenti sono infondate nei confronti del medesimo Istituto, poiché ‘nessuna inadempienza è imputabile alla Scuola’, ‘dal momento che l’assegnazione dell’assistente specialistico metodo ABA è di esclusiva competenza del Comune e non della Scuola’.

5. Ritiene il Collegio che il ricorso in esame vada accolto in parte, dovendosi dichiarare l’obbligo del Comune di -OMISSIS- e del Consorzio dei servizi socialixxxx di assegnare un ‘assistente specialistico metodo ABA’ per l’assistenza del figlio dei ricorrenti.

6. In base al principio di sinteticità, enunciato dal codice del processo amministrativo e applicabile anche ai provvedimenti del giudice, ritiene il Collegio che vadano richiamati i principi enunciati in materia dal Consiglio di Stato sin dalla ‘sentenza pilota’ n. 2023 del 2017, che ha condotto ad una costante giurisprudenza.

Tale sentenza, nel richiamare la giurisprudenza costituzionale e in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 2016, ha evidenziato che:

– il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap sia un diritto fondamentale, tutelato dagli articoli 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di data 13 dicembre 2006, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

– l’ente locale è tenuto ad erogare all’alunno riconosciuto portatore di handicap grave l’assistenza specialistica prevista dall’13 della legge n. 104 del 1992, ritenuta necessaria dal G.L.O.H.;

– la posizione di assistente deve essere ricoperta da personale qualificato, perché altrimenti ivi sarebbe un diretto vulnus ai valori costituzionali, ‘poiché le prestazioni da rendere a favore degli alunni disabili sarebbero meramente apparenti (ad es., per un alunno privo dell’udito occorre un assistente che comprenda il linguaggio dei segni, mentre occorrono altre competenze nel caso in cui vi siano altre disabilità)’;

– i servizi di trasporto e di assistenza scolastica degli alunni diversamente abili, a carico degli enti locali, non possano essere condizionati neppure da esigenze finanziarie e di bilancio;

– la figura dell’assistente (nella prassi denominato anche “comunicatore” o “facilitatore”) va posta a disposizione dell’Istituzione scolastica dagli Enti locali (ai sensi degli articoli 42 e 45 del decreto legislativo n. 616 del 1977, e dell’art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i quali hanno previsto l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali).

7. Per le ragioni che precedono, va dichiarato l’obbligo del Comune di -OMISSIS- e del xxxxxxxx, di cui fa parte il Comune, di assegnare l’assistente alla comunicazione al figlio dei ricorrenti.

Tale assistente dovrà risultare in possesso della necessaria qualificazione: in attesa della assegnazione di tale assistente dotato di tali qualità, le medesime Amministrazioni dovranno comunque individuare un assistente che, per quanto risulti (anche da contatti pressi con l’Istituto scolastico e con l’Ufficio provinciale scolastico), sia in grado di fornire un concreto apporto al minore, sulla base del «piano educativo individualizzato – P.E.I».

Le spese del giudizio vanno compensate tra tutte le parti, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 333 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati e dichiara l’obbligo del Comune di -OMISSIS- e del Consorzio xxxx, di cui fa parte il Comune, di assegnare l’assistente alla comunicazione al figlio dei ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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