ACCESSO E RICHIESTA COPIE DEL PEI (Piano Educativo Individualizzato), del PDF (Profilo Dinamico Funzionale) e…

Quesito: un genitore può prendere visione o estrarre copia del PEI, PDF o PDP custodito dall’Istituto scolastico frequentato dal proprio figlio ?

Risposta: Sì. Il genitore può sempre chiedere alla scuola di prendere visione e di avere copia dei documenti che riguardano il proprio figlio.La risposta, quindi, è chiaramente affermativa.


Motivo: ogni  cittadino ha diritto ad accedere agli atti amministrativi di suo interesse e ad averne copia in formato intellegibile. La materia è regolata dalla legge n. 241/1990, coordinata e aggiornata, da ultimo, dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 126 e dal D.L.gs. 30 giugno 2016, n. 127 e ss.m.i.

Il diritto di accesso può essere esercitato da tutte le persone che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Deve esserci quindi una stretta correlazione tra i documenti oggetto del diritto di accesso e uno specifico interesse del soggetto richiedente. Nel caso di specie l’interesse dei genitori è concreto, diretto e attuale poiché è rivolto ad una documentazione la cui conoscenza è essenziale e strumentale alla compiuta realizzazione del diritto all’istruzione e inclusione scolastica del proprio figlio.


Ma siamo proprio sicuri che la Scuola darà l’accesso ai documenti richiesti ?

E’ lo stesso MIUR che nella linee guida nelle LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ad affermare al paragrafo 4: “La partecipazione alle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell’art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche.

Inoltre, una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, dall’istituzione del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, previsto dal D.P.R. 567/96, al rilievo posto dalla Legge di riforma n. 53/2003, Art. 1, alla collaborazione fra scuola e famiglia. E’ allora necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell’alunno con disabilità.

La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.

Anche per tali motivi, la documentazione relativa all’alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall’istituzione scolastica quando richiesta.Di particolare importanza è l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno con disabilità l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore”.


E se la scuola rimane in silenzio o rigetta la richiesta di accesso ?

In ipotesi di silenzio o rifiuto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente per ottenere quanto negato.

Avvertenze: Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è una situazione giuridica positiva dal carattere essenzialmente strumentale. La legge impone un termine di decadenza (30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione del ricorso.

Aspetti processuali (una sintesi) :LA NORMA DI RIFERIMENTO ART. 116 C.P.A. RITO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

  1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. Si applica l’articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni.
  2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all’amministrazione e agli eventuali controinteressati. L’istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
  3. L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
  4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione

* I diritti … in pillole è la rubrica del sito ANGSA RC dedicata a descrivere, in modo diretto e pratico, il contenuto e le modalità di esercizio dei propri diritti. La rubrica è curata da Leo Stilo socio-fondatore ANGSA RC


Modello di lettera di accesso ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. (avvertenze si tratta solo di un format che ha l’esclusiva funzione di offrire un esempio da cui trarre ispirazione per la redazione dell’istanza che dovrà essere necessariamente personalizzata in ragione delle motivazioni connesse all’accesso)

MODELLO Accesso 241

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